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R.D. 25/05/1895 n. 35013. Iniziativa del direttore per la buona esecuzione dei lavori e comunicazioni con l'appaltatore. Il direttore prenderà la iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocché i lavori a cui è preposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte, ed in conformità dei relativi progetti e contratti. Per quei provvedimenti che, a norma del regolamento pel servizio del genio civile, e delle disposizioni del presente regolamento, non sono di sua attribuzione, farà le proposte all'ingegnere capo e ne eseguirà gli ordini. Le comunicazioni agli appaltatori dovranno sempre riportare il visto dell'ingegnere capo, salvo i casi d'urgenza, nei quali il direttore dei lavori dovrà, nel dare le disposizioni che stimerà necessarie, informarne contemporaneamente l'ingegnere capo. Gli ordini di servizio e le istruzioni speciali devono essere segnate per sunto sul manuale del direttore, di cui al successivo art. 39. 14. Indennizzo e sorveglianza del personale dipendente. Il direttore darà al personale, che da lui dipende, le debite istruzioni e gli ordini necessari, acciocché i lavori procedano secondo le buone regole d'arte e di amministrazione. Egli invigilerà che il detto personale stia costantemente sui lavori, tenga a giorno le annotazioni sui libretti e sui registri, eseguisca gli ordini e le istruzioni ricevute, e serbi una condotta inappuntabile sotto ogni riguardo. 15. Lavori di ordinaria manutenzione. Trattandosi di imprese d'ordinaria manutenzione, il direttore prima di ordinare l'esecuzione di qualunque riparazione riconoscerà approssimativamente la spesa a cui può dar luogo, e se questa possa sostenersi coi fondi già assegnati; di poi prenderà in proposito gli ordini dall'ingegnere capo. Se l'importo del restauro ecceda i fondi disponibili, oppure sia di tale rilievo da impegnare i fondi assegnati per l'esecuzione di altri restauri pur necessari, l'ingegnere capo sottoporrà la proposta dell'ispettore del compartimento, il quale, ottenuta dal Ministero l'autorizzazione della relativa spesa, disporrà l'esecuzione del restauro. Dovrà fare altrettanto ogni qualvolta si tratti di provviste, che oltrepassino le previsioni del contratto. 16. Sospensione e ripresa dei lavori. Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo, su proposta del direttore, chiede all'ispettore del compartimento l'autorizzazione di sospenderli. Ottenuta l'autorizzazione, a cura del direttore e coll'intervento dell'appaltatore, o di un suo legale rappresentante, vien compilato un verbale di sospensione che dovrà per mezzo dell'ispettore del compartimento, essere spedito al Ministero entro tre giorni dalla sua data. Nel verbale saranno indicate le ragioni che hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale o lo firmi con riserve si procederà a sensi dell'art. 89. Anche i verbali di ripresa dei lavori dovranno essere firmati dall'appaltatore ed essere inviati al Ministero nei termini e modi sopradetti. Nei casi in cui qualunque indugio alla sospensione possa tornare di danno agli interessi dell'Amministrazione, l'ingegnere capo potrà disporla sotto la sua responsabilità, informandone telegraficamente l'ispettore del compartimento ed il Ministero, salvo a compilare e trasmettere il verbale nel modo sopra indicato. 17. Proroghe. Le proroghe che fossero richieste dall'appaltatore al compimento dei lavori saranno, a termini delle disposizioni contenute nel capitolato generale, accordate, se ammissibili secondo i casi, dall'ispettore del compartimento o dal Ministero. L'ispettore dovrà sempre informare immediatamente il Ministero delle proroghe da lui concesse. 18. Fondi a disposizione dell'Amministrazione Il fondo, che nei progetti d'arte è posto a disposizione dell'Amministrazione, deve essere suddiviso in parti corrispondenti ai diversi bisogni: a) per le espropriazioni; b) per maggiori lavori imprevisti; c) per lavori ad economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto; d) per la direzione locale ed assistenza ai lavori. E' sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero per disporre durante i lavori delle somme di cui alle lettere a, b e d, salvo quanto dispone il 2° comma dell'art. 20. 19. Lavori in economia contemplati nel contratto. I lavori che si eseguiscono ad economia mediante giornalieri, mezzi d'opera o materiali forniti, ai termini del suo contratto dall'impresa, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma nella contabilità sono calcolati secondo i prezzi d'elenco per l'importo delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, diminuiti del ribasso d'asta. 20. Variazioni ed addizioni al progetto approvato - Responsabilità del personale che le abbia irregolarmente autorizzate. Nessuna mutazione di tracciato, di forma, di dimensione, di qualità di lavori, od altra variazione o addizione al progetto approvato potrà essere mandata ad effetto se non è stata preventivamente approvata dal Ministero, nel modo prescritto dall'art. 343 della legge sui lavori pubblici tenendo conto della limitazione di cui nell'art. 344 della legge stessa. Qualora però, per circostanze imprevedute, per le condizioni del terreno in cui si fanno i lavori, o per assicurarne la solidità, si rendesse necessaria ed urgente qualche lieve variazione nelle quantità delle singole categorie di opere dichiarate nel contratto, queste variazioni o addizioni potranno essere autorizzate dall'ingegnere capo, sempre che non alterino le condizioni del contratto, né la sostanza del progetto, e quando nello stesso tempo sia accertato che la spesa di esse non superi il terzo del fondo assegnato per imprevisti e non ecceda in ogni caso le lire 25.000.000. L'ingegnere capo, informerà immediatamente il Ministero per mezzo dell'ispettore del compartimento, delle variazioni così autorizzate. Impegnato una volta fino al terzo del suo ammontare ed in ogni caso fino al limite di lire 25.000.000, il fondo suaccennato, l'ingegnere capo non avrà più facoltà di ordinare addizioni e variazioni di nessun genere senza l'autorizzazione ministeriale. Nei casi di somma urgenza l'autorizzazione ministeriale potrà essere chiesta ed accordata anche con telegramma; fermo l'obbligo nell'ingegnere capo di seguire la procedura stabilita dal 3° comma dell'art. 70. Il limite del terzo di cui sopra sarà aumentato fino ai tre quinti, se il fondo assegnato per imprevisti non ecceda le lire 5.000.000. Nessuna variazione o addizione potrà essere eseguita dall'appaltatore senza l'ordine scritto dell'ingegnere direttore, nel quale sia citata la intervenuta approvazione superiore, salvo il caso di cui al comma 2° del presente articolo, in cui basterà sia citata l'autorizzazione dell'ingegnere capo. Gli ufficiali del Genio civile sono responsabili nel limite delle proprie attribuzioni, dei danni derivanti all'Amministrazione dalla inosservanza di queste norme generali e di quelle altre che fossero in casi speciali determinate. Essi sono pure responsabili delle eventuali conseguenze che derivino dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione. 21. Modo di stabilire nuovi prezzi non contemplati nel contratto. Quando sia necessario eseguire, salvo la regolare approvazione, una specie di lavoro non preveduta, dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli preveduti dal medesimo, i nuovi prezzi dei lavori o materiali che occorra di determinare si valutano: a) ragguagliandoli, se si può, a quelli di lavori consimili compresi nel contratto; b) ovvero, quando sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 22. Approvazione di nuovi prezzi - Riserve dell'impresa. I prezzi di cui è parola nel precedente art. 21 saranno discussi tra l'ingegnere direttore e l'appaltatore, ma dovranno essere approvati dal Ministero, nei modi di legge, sul parere dell'ingegnere capo e dell'ispettore del compartimento, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tali nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi approvati dal Ministero, l'amministrazione ha sempre il diritto d'ingiungergli la esecuzione di lavori o la somministrazione dei materiali sulla base dei detti prezzi, che saranno intanto ammessi nella contabilità ma l'appaltatore potrà, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ingiunzione chiedere che si proceda alla risoluzione della controversia in conformità dei patti contrattuali. Scorso il detto termine senza che l'appaltatore abbia presentato reclamo, i prezzi s'intendono da lui definitivamente accettati. 23. Contestazioni tra l'amministrazione e l'appaltatore. Quando vi abbia contestazione tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, oppure quando questi opponga che le prescrizioni dategli sono contrarie ai patti del contratto, l'ingegnere capo, cui ne sarà riferito, dovrà entro quindici giorni al più tardi, dare le istruzioni necessarie al direttore. La decisione dell'ingegnere capo sarà, mediante ordine di servizio, comunicata all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto, entro otto giorni dalla notificazione dell'ordine di servizio, di ricorrere all'ispettore del compartimento. Quando si tratti di contestazioni la cui risoluzione possa portare un onere a carico dell'amministrazione, l'ispettore del compartimento trasmetterà il reclamo pervenutogli al Ministero, facendo ragionate proposte per appianare le divergenze. Le decisioni definitive del Ministero saranno comunicate con un ordine di servizio all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di darvi esecuzione salvo sempre il diritto di far le sue riserve nel registro di contabilità. Qualora le contestazioni riguardino fatti, il Direttore redige un processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio dell'imprenditore o del suo legale rappresentante, o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale sarà comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni da presentarsi al direttore nel termine di otto giorni. Ove in questo termine egli non abbia presentato osservazioni, le risultanze del verbale s'intenderanno da lui accettate. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmeranno questo processo verbale, che sarà inviato all'ingegnere capo colle eventuali osservazioni dell'appaltatore. La restante procedura sarà regolata con le norme date nel se- condo e terzo comma del presente articolo. Di tutte queste contestazioni e dei relativi ordini di servizio si dovrà tener nota nel manuale dell'ingegnere direttore. Il collaudatore emetterà il suo avviso sulle contestazioni nella relazione di collaudo nel modo indicato nei successivi artt. 91 e 100. 24. Sinistri alle persone e danni alle proprietà. Se nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà il direttore compilerà apposita relazione, da mandarsi senza indugio alla prefettura, indicando il fatto e le cause, e proponendo i provvedimenti da adottarsi. Ne sarà pur data immediata comunicazione all'ingegnere capo, all'ispettore del compartimento e per telegramma, anche al Ministero. Queste partecipazioni, relazione e proposte saranno fatte dall'ingegnere capo quando egli si trovi sul luogo. 25. Danni in genere. Nei casi nei quali i danni causati da forza maggiore non siano per contratto a carico dell'appaltatore, questi ne dovrà fare denuncia nei termini stabiliti dai capitolati, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena avvenuta la denuncia si procederà, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente; b) dalle cause dei danni, e se di forza maggiore; c) se vi fu negligenza, e per parte di chi; d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del direttore; e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni. |
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